Art. 10.
(Responsabilità professionale).

      1. La responsabilità civile derivante dall'attività professionale svolta dai singoli soci è a carico della società tra professionisti, salvi i rapporti interni per l'eventuale rivalsa.
      2. Per i danni patrimoniali derivanti dalla responsabilità di cui al comma 1, la società deve stipulare adeguato contratto di assicurazione, i cui estremi devono essere resi noti nella corrispondenza e nelle comunicazioni ai clienti.
      3. Con decreto del Ministro della giustizia possono essere stabiliti, con riferimento al giro d'affari della società, massimali minimi obbligatori per i contratti di assicurazione di cui al comma 2.